Art. 22.
(Assemblea straordinaria).

      1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno ed ogniqualvolta lo deliberi il consiglio regionale, nonché quando ne fa richiesta almeno un quinto degli iscritti. Il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni dalla data della richiesta. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dalla competente autorità giudiziaria, che designa a presiederla una persona iscritta all'albo.